1- DOP e IGP: definizioni
L’indicazione geografica protetta IGP, e la denominzione di origine protetta DOP , sono due marchi posti a tutela del patrimonio agroalimentare europeo tramite il Regolamento Ce n.2081 del 14 luglio 1992 dell’Unione Europea
Il marchio DOP viene attribuito a quegli alimenti le cui caratteristiche dipendono in maniera univoca ed inconfondibile dalle variabili ambientali del territorio nel quale sono prodotti: clima, flora e fauna, unitamente alle tradizioni artigianali locali (ossia le tecniche di produzione tramandate nel tempo). Tutte le fasi della lavorazione, produzione – trasformazione – elaborazione, devono avvenire entro precisi confini geografici.
Il riconoscimento comunitario prevede un protocollo con una lista di condizioni cui deve sottostare il prodotto per essere identificato dal marchio DOP: nome, descrizione del prodotto, zona geografica, metodi di produzione, elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico, gli organismi di controllo, etichettatura ed eventuali ulteriori requisiti normativi come ad esempio le caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
Il marchio IGP così come la DOP, viene attribuito a quegli alimenti le cui caratteristiche dipendono in maniera univoca ed inconfondibile dalle variabili ambientali del territorio nel quale sono prodotti: clima, flora e fauna, unitamente alle tradizioni artigianali locali (ossia le tecniche di produzioni tramandate nel tempo). Il legame col territorio è quindi sempre fondamentale, ma, a differenza della DOP, l’IGP ammette che parte del processo produttivo possa avvenire al di fuori della delimitazione geografica di apparteneza.
Chi aspira a fare prodotti IGP deve quindi attenersi ad una serie di regole ed indicazioni previste nell’apposito protocollo comunitario, e la garanzia di qualità è affidata ad uno specifico organismo di controllo e certificazione.