{"id":622,"date":"2009-11-20T11:02:57","date_gmt":"2009-11-20T09:02:57","guid":{"rendered":"http:\/\/ricettedi.it\/cucina\/?p=622"},"modified":"2010-04-10T16:55:32","modified_gmt":"2010-04-10T14:55:32","slug":"salamini-italiani-alla-cacciatora-dop","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ricettedi.it\/cucina\/2009\/11\/salamini-italiani-alla-cacciatora-dop\/","title":{"rendered":"Salamini italiani alla cacciatora DOP"},"content":{"rendered":"\n<p>In questa pagina vi proponiamo un estratto del disciplinare di produzione dei &#8220;Salamini italiani alla cacciatora&#8221; per la denominazione di origine protetta.<\/p>\n<p>Provvedimento 23 ottobre 2001 n. 258 del 06\/11\/01 (Iscrizione nel &#8220;Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette&#8221; ai sensi del Reg. CE n. 1778\/2001)<\/p>\n<p>&#8230;<br \/>\nArt. 2<br \/>\nZona di produzione: gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.<\/p>\n<p>I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono rispondere alle caratteristiche produttive gi\u00e0 stabilite dai decreti del Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato del 18\/12\/1993 per i prosciutti di Parma e S. Daniele. I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, di et\u00e0 non inferiore ai 9 mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano. Da tali suini si ottengono carni aventi le caratteristiche necessarie per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora. ( il macellatore \u00e8 responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall&#8217;Autorit\u00e0 di controllo indicata nel successivo art. 7.)<\/p>\n<p>I salamini italiani alla cacciatora sono ottenuti nella zona tradizionale di produzione che comprende l&#8217;intero territorio delle seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di provenienza dei suini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.<\/p>\n<p>Art. 3<br \/>\nMaterie prime: i salamini italiani alla cacciatora sono prodotti con carni magre ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa di suino, grasso suino duro, sale, pepe a pezzi e\/o macinato, aglio (non possono essere impiegate carni separate meccanicamente). Possono essere addizionati: vino, zucchero e\/o destrosio e\/o fruttosio e\/o lattosio, latte magro in polvere o caseinati, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e\/o potassio alla dose massima di 195 parti per milione, nitrito di sodio e\/o potassio alla dose massima di 95 parti per milione, acido ascorbico e suo sale sodico.<\/p>\n<p>Art. 4<br \/>\nMetodo di elaborazione: la produzione dei salamini italiani alla cacciatora, compreso il confezionamento, l&#8217;affettamento ed il porzionamento deve avvenire nella zona delimitata nell&#8217;art. 2, con la seguente metodologia di elaborazione: le frazioni muscolari e adipose, ottenute da carni macellate secondo le vigenti disposizioni, sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle e devono essere fatte sostare in apposite celle frigorifere a temperatura di congelazione o refrigerazione e comunque non superiore ai 7\u00b0C. La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi con fori compresi tra i 3 e gli 8 mm o con altri sistemi che garantiscano analoghi risultati. L&#8217;eventuale impastatura di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica. L&#8217;insaccatura avviene in budelli naturali o artificiali di diametro non superiore a 75 mm, eventualmente legati in filza. L&#8217;asciugamento dei salamini \u00e8 effettuato a caldo (temperatura compresa tra 18\u00b0 e 25\u00b0C) e deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento, non possono comunque essere adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata.<\/p>\n<p>Art. 5<br \/>\nStagionatura: i salamini italiani alla cacciatora devono essere stagionati per almeno dieci giorni in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 10\u00b0 e 15\u00b0C. La stagionatura, periodo comprendente anche l&#8217;asciugamento, deve garantire la conservazione e la salubrit\u00e0 in condizioni normali di temperatura ambiente.<\/p>\n<p>Art. 6<br \/>\n&#8230;<br \/>\nCaratteristiche organolettiche. aspetto esterno, forma cilindrica; consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza non elastica; aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con assenza di frazioni aponeurotiche evidenti; colore: rosso rubino uniforme con granelli di grasso ben distribuiti; odore: profumo delicato e caratteristico; sapore: gusto dolce e delicato mai acido.<br \/>\nCaratteristiche chimiche e chimico-fisiche: proteine totali, min. 20%; rapporto collageno proteine, max. 0,15; rapporto acqua proteine, max. 2,30; rapporto grasso\/ proteine max. 2,00; pH maggiore o uguale 5,3.<br \/>\nCaratteristiche microbiologiche: carica microbica mesofila 41 x 10 alla settima unit\u00e0 formanti colonia\/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.<br \/>\nIl prodotto finito presenta diametro di circa 60 mm, lunghezza di circa 200 mm e peso in media di 350 grammi.<\/p>\n<p>&#8230;<br \/>\nArt. 8<br \/>\nDesignazione e presentazione: la designazione della denominazione di origine controllata &#8220;Salamini italiani alla cacciatora&#8221; deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione &#8220;Denominazione di origine protetta&#8221;. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali pu\u00f2 essere utilizzata la menzione &#8220;Denominazione di origine protetta&#8221; nella lingua del Paese di destinazione. E&#8217; vietata l&#8217;aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E&#8217; tuttavia consentito l&#8217;utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purch\u00e9 non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l&#8217;acquirente, nonch\u00e9 l&#8217;eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purch\u00e9 la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.<\/p>\n<p>I &#8220;Salamini italiani alla cacciatora&#8221; possono essere commercializzati sfusi ovvero confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata, interi, in tranci o affettati. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza dell&#8217;autorit\u00c3\u00a0 di controllo indicata all&#8217;art. 7, esclusivamente nella zona di elaborazione del prodotto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>estratto del disciplinare di produzione dei &#8220;Salamini italiani alla cacciatora&#8221; per la denominazione di origine protetta. 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